Sez. IV

Art. 18

Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

In vigore dal 1 dic 1987
1. Sono soppresse le limitazioni stabilite negli del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
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