Sez. IV

Art. 21

Affari pendenti

In vigore dal 1 dic 1987
1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-21

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo