Sez. IV
Art. 21
Affari pendenti
In vigore dal 1 dic 1987
1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-01-15;469#art-21