Art. 17
In vigore dal 5 mar 1986
Nell'art. 2424 del codice civile la voce numero 10) dell'attivo è sostituita dalla seguente:
"10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma degli articoli 2357 e 2357-bis;".
Nello stesso art. 2424 del codice civile dopo la voce numero 2) del passivo è inserita la seguente:
"2-bis) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo;".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-17