Art. 12
In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2358 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2358. (Altre operazioni sulle proprie azioni). - La società non può accordare prestiti, nè fornire garanzie per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni proprie.
La società non può, neppure per tramite di società fiduciaria, o per interposta persona, accettare azioni proprie in garanzia.
Le disposizioni dei due commi precedenti non si applicano alle operazioni effettuate per favorire l'acquisto di azioni da parte di dipendenti della società o di quelli di società controllanti o controllate. In questi casi tuttavia le somme impiegate e le garanzie prestate debbono essere contenute nei limiti degli utili distribuibili regolarmente accertati e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-12