Art. 15
In vigore dal 5 mar 1986
L'ultimo comma dell'art. 2369-bis è sostituito dal seguente:
"In terza convocazione l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un quinto del capitale sociale, a meno che l'atto costitutivo richieda una maggioranza più elevata. Per le deliberazioni indicate dal quarto comma dell'art. 2369 e per quelle concernenti la riduzione del capitale quando non siano imposte dalla legge è tuttavia necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-15