Art. 14
In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2360 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). - È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-14