Art. 14

In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2360 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2360. (Divieto di sottoscrizione reciproca di azioni). - È vietato alle società di costituire o di aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca di azioni, anche per tramite di società fiduciaria o per interposta persona.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-14

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