Art. 16

In vigore dal 5 mar 1986
Dopo l'art. 2420-bis del codice civile è aggiunto il seguente: "Art. 2420-ter. (Delega agli amministratori). - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni, anche convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di emettere obbligazioni deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2411.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-16

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Art. 16 Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. — Testo vigente | Portale Normativo