Art. 21
In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2440 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2440. (Conferimenti di beni in natura e di erediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, secondo e terzo comma, e 2343.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-21