Art. 21

Art. 21

21 / 37
In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2440 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2440. (Conferimenti di beni in natura e di erediti). - Se l'aumento di capitale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli articoli 2342, secondo e terzo comma, e 2343.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-21