Art. 24

In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2444 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2444. (Iscrizione nel registro delle imprese). - Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione delle azioni di nuova emissione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento del capitale è stato eseguito. L'attestazione deve essere pubblicata a norma dell'articolo 2457-bis. Fino a che l'iscrizione nel registro non sia avvenuta, l'aumento del capitale non può essere menzionato negli atti della società.".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-24

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