Art. 27

In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2476 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2476. (Conferimenti ed acquisti della società da fondatori, soci ed amministratori). - Si applicano ai conferimenti dei soci e agli acquisti da parte della società di beni o crediti dei fondatori, dei soci e degli amministratori le disposizioni degli articoli 2342, 2343 e 2343-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-27

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