Art. 30

In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2522 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2522. (Acquisto delle proprie quote o azioni). - L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purchè l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.".
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Art. 30 Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. — Testo vigente | Portale Normativo