Art. 30

Art. 30

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In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2522 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2522. (Acquisto delle proprie quote o azioni). - L'atto costitutivo può autorizzare gli amministratori ad acquistare o a rimborsare quote o azioni della società, purchè l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-30