Art. 33

In vigore dal 5 mar 1986
Il numero 2) del primo comma dell'art. 2630 del codice civile è sostituito dal seguente: "2) violano le disposizioni degli articoli 2357, primo comma, 2358, 2359-bis, primo comma, 2360, o quelle degli articoli 2483 e 2522;". Dopo il numero 3) del secondo comma dell'art. 2630 del codice civile è aggiunto il seguente: "4) violano le disposizioni degli articoli 2357, secondo, terzo e quarto comma; 2357-bis, secondo comma, 2357-ter, 2359-bis, secondo e terzo comma.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-33

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