Art. 37
In vigore dal 5 mar 1986
Se il valore nominale delle azioni proprie possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto supera il limite della decima parte del capitale, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'art 2357 del codice civile, ma l'alienazione deve avvenire entro il 31 dicembre 1988.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986
COSSIGA
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia
GORIA, Ministro del tesoro
ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
VISENTINI, Ministro delle finanze
ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali
Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-37