Art. 37

Art. 37

37 / 37
In vigore dal 5 mar 1986
Se il valore nominale delle azioni proprie possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto supera il limite della decima parte del capitale, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'art 2357 del codice civile, ma l'alienazione deve avvenire entro il 31 dicembre 1988. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 10 febbraio 1986 COSSIGA CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri ANDREOTTI, Ministro degli affari esteri MARTINAZZOLI, Ministro di grazia e giustizia GORIA, Ministro del tesoro ROMITA, Ministro del bilancio e della programmazione economica VISENTINI, Ministro delle finanze ALTISSIMO, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato DARIDA, Ministro delle partecipazioni statali Visto, il Guardasigilli MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 13 febbraio 1986 Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 12
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-37