Art. 23

In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2443 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2443. (Delega agli amministratori). - L'atto costitutivo può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese. Tale facoltà può essere attribuita anche mediante modificazione dell'atto costitutivo, per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione. Il verbale della deliberazione degli amministratori di aumentare il capitale deve essere redatto da un notaio e deve essere depositato e iscritto a norma dell'articolo 2436.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-23

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Art. 23 Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. — Testo vigente | Portale Normativo