Art. 20

In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2439 del codice civile è sostituito dal seguente: "Art. 2439. (Sottoscrizione e versamenti). - I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione. Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-20

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Art. 20 Modificazioni alla disciplina delle societa' per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilita' limitata e cooperative, in attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunita' europee n. 77/91 del 13 dicembre 1976, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 412. — Testo vigente | Portale Normativo