Art. 20
In vigore dal 5 mar 1986
L'art. 2439 del codice civile è sostituito dal seguente:
"Art. 2439. (Sottoscrizione e versamenti). - I sottoscrittori delle azioni di nuova emissione devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno i tre decimi del valore nominale delle azioni sottoscritte. Se è previsto un sopraprezzo, questo deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.
Se l'aumento di capitale non è integralmente sottoscritto entro il termine che, nell'osservanza di quelli stabiliti dall'art. 2441, secondo e terzo comma, deve risultare dalla deliberazione, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte soltanto se la deliberazione medesima lo abbia espressamente previsto.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-20