Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 5 mar 1986
Nell'art. 2424 del codice civile la voce numero 10) dell'attivo è sostituita dalla seguente: "10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma degli articoli 2357 e 2357-bis;". Nello stesso art. 2424 del codice civile dopo la voce numero 2) del passivo è inserita la seguente: "2-bis) la riserva corrispondente all'importo delle azioni proprie iscritte all'attivo;".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1986-02-10;30#art-17