Art. 7
In vigore dal 25 giu 1985
La regione avrà un proprio rappresentante negli organi collegiali, aventi sede in Sicilia, degli enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o pluriregionale, che espletano nel territorio regionale attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, oltre che negli organi collegiali di amministrazione e di riscontro dei suddetti enti ed istituti che espletano la loro attività esclusivamente nel territorio regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-7