Art. 11
In vigore dal 25 giu 1985
Per l'esercizio delle attribuzioni spettanti alla regione in forza del presente decreto in materia di assistenza universitaria, sono trasferiti al patrimonio regionale i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà delle opere delle università e degli istituti superiori esistenti in Sicilia, nonché i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà del soppresso Ente gioventù italiana.
Sono altresì trasferiti al patrimonio della regione i beni mobili ed immobili e le strutture di proprietà dei soppressi consorzi provinciali per l'istruzione tecnica.
La consistenza dei beni, degli arredi, delle macchine e delle attrezzature, nonché dei diritti ed obblighi ad essi inerenti, sarà fatta constatare con verbali redatti in contraddittorio da funzionari a ciò delegati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-11