Art. 14
In vigore dal 25 giu 1985
Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla regione gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non esauriti.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 maggio 1985
PERTINI
CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione
VISENTINI, Ministro delle finanze
GORIA, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1985
Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 12
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-14