Art. 14

In vigore dal 25 giu 1985
Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dello Stato provvederanno a consegnare, con elenchi descrittivi, alla regione gli atti degli uffici centrali concernenti le funzioni trasferite con il presente decreto e relativi ad affari non esauriti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 14 maggio 1985 PERTINI CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri FALCUCCI, Ministro della pubblica istruzione VISENTINI, Ministro delle finanze GORIA, Ministro del tesoro Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI Registrato alla Corte dei conti, addì 6 giugno 1985 Atti di Governo, registro n. 55, foglio n. 12
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo