Art. 13

In vigore dal 25 giu 1985
La definizione dei procedimenti amministrativi, riguardanti iniziative che abbiano già avuto corso e che abbiano comportato assunzione di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge di contabilità di Stato, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, rimane di competenza degli organi statali. Rimane parimenti di competenza dello Stato la liquidazione delle ulteriori annualità di spese pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, qualora l'impegno relativo alla prima annualità abbia fatto carico ad esercizi finanziari anteriori.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 13 Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione. — Testo vigente | Portale Normativo