Art. 10
In vigore dal 25 giu 1985
Per l'esercizio delle proprie attribuzioni nelle materie trasferite a norma del presente decreto e fino a quando non sarà diversamente stabilito, l'amministrazione regionale ha facoltà di avvalersi degli organi consultivi, dei servizi e degli istituti tecnici e scientifici dello Stato operanti nelle suddette materie.
Uguale facoltà ha l'amministrazione dello Stato nei confronti degli organi e degli uffici della regione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-10