Art. 5

In vigore dal 25 giu 1985
Nelle funzioni non comprese tra quelle trasferite in forza del presente decreto l'amministrazione regionale svolge una attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato ai sensi del primo comma, seconda parte, dell'art. 20 dello statuto. Per l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente, lo Stato verserà alla regione la quota parte degli stanziamenti del bilancio statale necessaria per la realizzazione dell'attività stessa.
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