Art. 2

In vigore dal 25 giu 1985
Sono esercitate dall'amministrazione regionale le funzioni amministrative concernenti l'acquisto di immobili e l'accettazione di donazioni, eredità e legati da parte di enti pubblici e privati operanti nel territorio della regione nelle materie trasferite alla regione a norma del presente decreto. Nell'esercizio delle attività amministrative trasferite alla regione in forza del presente decreto, i provvedimenti per i quali le vigenti disposizioni di legge prevedono l'adozione da parte del Capo dello Stato sono assunti, nel territorio della regione, dal presidente della regione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-2

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