Art. 3
In vigore dal 25 giu 1985
Le funzioni di vigilanza e tutela spettanti all'amministrazione dello Stato nei confronti di enti, istituti ed organismi locali, anche a carattere consorziale, che svolgono nella regione attività nelle materie trasferite a norma del presente decreto, compresi i poteri di nomina, sospensione e scioglimento degli organi amministrativi e di riscontro, nonché la nomina di commissari straordinari, sono svolte dall'amministrazione regionale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-3