Art. 6
In vigore dal 25 giu 1985
Le variazioni degli organici del personale statale vengono effettuate dai competenti organi dello Stato, anche nei casi in cui si rendano necessarie a seguito di istituzione di nuove scuole o istituti di ogni ordine e grado deliberata in base ai piani predisposti dalla regione d'intesa con l'amministrazione statale.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-6