Art. 12
In vigore dal 25 giu 1985
Per l'esercizio dei compiti attribuiti alla regione con il presente decreto, l'amministrazione regionale si avvale anche del personale in servizio presso le opere delle università e degli istituti superiori e presso i soppressi Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ancora operanti in Sicilia, nonché del personale appartenente al soppresso Ente gioventù italiana e del personale comandato presso i soppressi patronati scolastici.
Resta impregiudicata ogni definitiva determinazione relativa allo stato giuridico, al trattamento economico e di quiescenza del personale di cui al comma precedente, da adottarsi con legge regionale, fatti salvi in ogni caso lo stato giuridico ed il trattamento economico goduto presso l'amministrazione di provenienza.
L'inquadramento definitivo di detto personale avverrà in ogni caso contestualmente a quello conseguente al trasferimento del personale statale nei ruoli regionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1985-05-14;246#art-12