Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 23

In vigore dal 5 mar 1985
Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale dell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali da data anteriore al 16 agosto 1966, data di entrata in vigore del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1966, n. 591, l'indennità sarà corrisposta: a) se appartenenti al personale di ruolo o a quello non di ruolo fruente di trattamento di pensione a carico dello Stato: in relazione al numero di anni utili a pensione o, se più favorevole, in relazione al numero degli anni di servizio prestato nell'amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali dopo l'entrata in vigore del regio decreto-legge 17 novembre 1938, n. 1826, che istituì detto fondo di previdenza; b) se appartenenti al personale non di ruolo che non fruisce del trattamento di pensione a carico dello Stato: in relazione al numero degli anni di servizio utili per la liquidazione della indennità prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207. Agli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale delle dogane da data anteriore al 29 ottobre 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 816, e per gli iscritti al preesistente fondo di previdenza per il personale degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette da data anteriore al 5 maggio 1959, data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 225, l'indennità è corrisposta computando anche gli anni di servizio anteriormente prestati nelle amministrazioni dello Stato, utili a pensione secondo le disposizioni vigenti. È fatto salvo quanto disposto con il sesto comma del precedente .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-23

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Art. 23 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo