Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 19
In vigore dal 24 mar 1998
Il collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e redige la relativa relazione; provvede alla revisione della contabilità del fondo e compila la relazione sull'andamento della gestione, che deve essere allegata al conto consuntivo.
I componenti del collegio dei revisori hanno facoltà di intervenire, senza diritto al voto, alle sedute del consiglio di amministrazione.
Il collegio dei revisori deve intervenire senza diritto al voto, alla seduta del consiglio di amministrazione nella quale, a norma dell', è esaminato il rendiconto della gestione.
Di ogni riunione del collegio dei revisori deve essere redatto apposito verbale, sottoscritto dai componenti.
I revisori possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo della gestione.
I risultati di detti accertamenti devono risultare da apposito verbale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-19