Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 22

In vigore dal 5 mar 1985
I pagamenti vengono effettuati a mezzo di assegni postali o bancari o vaglia cambiari, non trasferibili, intestati all'avente diritto ed inviati al capo dell'ufficio presso cui egli presta o prestava servizio. Il titolare dell'ufficio provvede a consegnare il titolo all'avente diritto direttamente o, nel caso in cui questi risieda fuori dalla propria circoscrizione, per il tramite di altro ufficio analogo. La quietanza rilasciata dall'interessato deve essere controfirmata dal capo dell'ufficio che ha provveduto alla consegna del titolo e trasmessa immediatamente alla segreteria del fondo.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-22

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Art. 22 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo