Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 21

In vigore dal 5 mar 1985
L'esercizio finanziario del fondo di previdenza ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. La gestione finanziaria del fondo di previdenza si svolge sulla base del bilancio annuale di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre di ciascun anno. Il bilancio di previsione è formulato in termini di competenza e di cassa e si chiude con un quadro riassuntivo. Le entrate e le spese del bilancio di previsione sono classificate in titoli; le entrate e le spese si ripartiscono in categorie secondo la loro natura economica ed in capitoli secondo il rispettivo oggetto. Le entrate del fondo sono così classificate: Titolo I - Entrate contributive di cui alle lettere a), c), d), e), f) e g) dell'; Titolo II - Entrate di cui alla lettera b) dell' ed entrate eventuali e diverse; Titolo III - Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti; Titolo IV - Partite di giro. Le spese del fondo sono ripartite nei seguenti titoli: Titolo I - Spese correnti, costituite dalle erogazioni necessarie per il conseguimento dei fini istituzionali di cui all' e dalle spese generali di amministrazione; Titolo II - Spese in conto capitale, costituite dagli investimenti da effettuarsi con le disponibilità del fondo di riserva e dalle spese per l'acquisizione di beni strumentali occorrenti per il funzionamento del fondo. Titolo III - Partite di giro. Il bilancio di competenza pone a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio in corso ed include come prima posta l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui esso si riferisce ed emergente da apposita tabella dimostrativa. Entro il mese di settembre il presidente trasmette il progetto del bilancio di previsione per l'esercizio successivo al collegio dei revisori il quale, nei quindici giorni successivi, redige la propria relazione. Il presidente, entro il termine prescritto dal secondo comma, presenta al consiglio di amministrazione il progetto di bilancio, la propria relazione illustrativa e quella redatta dal collegio dei revisori. Il consiglio esamina il bilancio nel suo insieme e nei singoli capitoli di entrata e di spesa e ne delibera il contenuto definitivo. Entro quindici giorni dalla delibera del consiglio di amministrazione, il bilancio, corredato dalle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, è trasmesso al Ministro delle finanze ai fini dell'approvazione. Entro il dieci aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, il presidente trasmette al collegio dei revisori, unitamente alla relazione illustrativa ed agli allegati, lo schema di conto consuntivo della gestione del fondo che si compone del rendiconto finanziario, della situazione patrimoniale nonché del conto economico. Il rendiconto finanziario pone in evidenza, in un unico documento, i risultati della gestione finanziaria, distintamente per competenza, per residui e per cassa, per le entrate e per le spese e per i singoli capitoli di bilancio. La situazione patrimoniale espone i componenti attivi e passivi del patrimonio del fondo quali risultano all'inizio ed al termine dell'anno finanziario nonché le variazioni verificatesi per effetto della gestione del bilancio o per altre cause. Il conto economico dà la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Il collegio dei revisori redige apposita relazione contenente, tra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili nonché le valutazioni in ordine alla regolarità della gestione. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 30 aprile ed è trasmesso, entro dieci giorni dalla data della delibera, al Ministro delle finanze. I prospetti di bilancio vengono predisposti con riguardo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, in quanto applicabili al fondo di previdenza.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-21

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