Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 26
In vigore dal 5 mar 1985
Ai lavori, alle forniture, agli acquisti, alle vendite, alle permute, alle locazioni ed ai servizi in genere, si provvede con contratti preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma dell'asta pubblica o della licitazione privata.
È ammesso il ricorso alla trattativa privata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-26