Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 30
In vigore dal 5 mar 1985
Avvenuta l'aggiudicazione, si procede alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.
Per la trattativa privata, la stipulazione del contratto deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.
La comunicazione di cui al primo e secondo comma ha luogo entro dieci giorni dall'aggiudicazione dell'offerta.
Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto l'ente ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni, in relazione all'affidamento ad altri della prestazione.
La clausola risolutiva di cui al comma precedente va indicata nella lettera d'invito a partecipare alla licitazione privata o nella proposta contrattuale a trattativa privata.
L'ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in precedenza costituiti.
I contratti sono stipulati dal presidente del fondo o da un consigliere da lui delegato, in forma pubblica o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio.
La segreteria del fondo cura la tenuta del registro sul quale sono annotati i contratti dopo la stipulazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-30