Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 31

In vigore dal 5 mar 1985
Tutti i lavori e le forniture sono soggetti a collaudo, anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto. Il collaudo è eseguito da estranei appositamente incaricati allorchè non sia possibile provvedervi con un comitato composto da un numero di consiglieri non inferiore a tre. Se l'importo dei lavori di manutenzione o delle forniture non superi, rispettivamente, L. 15.000.000 e L. 5.000.000, è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata da un consigliere del fondo nominato dal presidente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-31

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