Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 28

In vigore dal 5 mar 1985
L'asta pubblica è preceduta da avviso affisso presso la sede dell'ente. Un estratto di esso è altresì pubblicato in due o più giornali quotidiani a divulgazione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo su almeno un giornale di larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato. L'avviso deve contenere, oltre l'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonché i criteri di aggiudicazione. La licitazione privata ha luogo mediante l'invio alle ditte e persone ritenute idonee di uno schema di atto in cui sono descritti l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, entro il giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento sul prezzo base, ove questo sia stato stabilito. Nella lettera di invito alla gara dovrà essere inoltre indicato il criterio in base al quale si procederà all'aggiudicazione. L'individuazione delle ditte o persone da invitare alla gara è effettuata dal consiglio di amministrazione. Le gare per asta pubblica e per licitazione privata si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera d'invito, e sono aggiudicate a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi stabiliti, di volta in volta, dal consiglio di amministrazione. Apposita commissione nominata dal consiglio di amministrazione procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione, Alla seduta della commissione può assistere un membro dell'organo interno di controllo. La gara è dichiarata deserta qualora non siano state presentate almeno due offerte.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-28

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Art. 28 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo