Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 18
In vigore dal 24 mar 1998
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del
Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è composto:
a) da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzione di presidente;
b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.
2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-18