Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 15

In vigore dal 5 mar 1985
Il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale del fondo e provvede all'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio stesso a norma dell'articolo precedente. Il presidente, entro il mese di aprile di ogni anno, deve sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione il conto consuntivo della gestione dell'esercizio scaduto, che deve essere pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale. Tutte le attribuzioni del presidente sono esercitate, nel caso di sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere eletto a norma dell', n. 2).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-15

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Art. 15 Approvazione del regolamento per l'amministrazione e l'erogazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze. — Testo vigente | Portale Normativo