Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze
Art. 20
In vigore dal 5 mar 1985
I componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori decadono dall'incarico per cessazione dal servizio, per collocamento fuori ruolo, per la sanzione disciplinare della sospensione dalla qualifica.
La sostituzione nel corso del quadriennio dei componenti decaduti dall'incarico è effettuata con decreto del Ministro delle finanze; i componenti subentrati durano in carica fino al termine del quadriennio in corso.
I componenti di cui al primo comma sono sostituiti dai rispettivi supplenti, oltre che nei casi di temporanea assenza od impedimento, quando siano collocati in aspettativa, comandati presso altri Ministeri od enti, o sospesi cautelarmente dal servizio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-20