Art. 18
Regolamento amministrazione del fondo di previdenza del Ministero delle Finanze

Art. 18

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In vigore dal 24 mar 1998
1. Il collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro delle finanze per ogni quadriennio ed è composto: a) da due dirigenti iscritti al Fondo, di cui uno con funzione di presidente; b) da un revisore effettivo ed uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato. 2. I componenti del collegio dei revisori iscritti al Fondo devono avere almeno dieci anni di effettivo servizio nei ruoli del Ministero delle finanze.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-12-21;1034#art-rad-18