Art. 7
In vigore dal 5 dic 1984
In considerazione anche dei rapporti di convenzione stabilitisi con le unità sanitarie locali, sono organizzate presso il centro, ai fini della sperimentazione, applicazione e collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici e dell'addestramento degli invalidi al loro uso, le attività sanitarie, ausiliarie sanitarie e fisiochinesiterapiche, cui sovraintende un medico con incarico di coordinatore professionale.
Per l'organizzazione dei servizi e delle attività di cui sopra l'INAIL è autorizzato ad assicurare, in base alle normative in vigore, il personale necessario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-7