Art. 2

In vigore dal 5 dic 1984
Il centro è classificato come unità organica dell'INAIL, gestita, in considerazione della peculiarità del servizio espletato, con una particolare autonomia, secondo quanto previsto dagli articoli seguenti. Al centro è addetto, oltre al personale con rapporto disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, anche personale con rapporto di lavoro regolato da contratti collettivi di diritto privato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-2

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Art. 2 Organizzazione e gestione dell'officina ortopedica dell'INAIL di Vigorso di Budrio. — Testo vigente | Portale Normativo