Art. 6

In vigore dal 5 dic 1984
La direzione tecnica provvede alle seguenti attività: 1) studio dei materiali necessari per la costruzione delle protesi e dei presidi ortopedici; 2) studio per la costruzione di nuove protesi e presidi ortopedici; 3) costruzione ed applicazione nonché riparazione degli stessi; 4) addestramento degli invalidi all'uso delle protesi e dei presidi ortopedici; 5) collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici, dei componenti prima della loro messa in opera, degli ausiliari per la deambulazione e delle carrozzelle, anche per conto di enti italiani e stranieri; 6) perizie tecniche e su materiali anche per conto di organismi esterni all'INAIL; 7) studio e applicazione pratica in materia di bioingegneria; 8) gestione dell'archivio della documentazione scientifica e fotografica; 9) predisposizione ed elaborazione dei programmi di attività tecnica e ricerca scientifica dei quali è responsabile; 10) predisposizione di relazioni scientifiche su problemi generali e su casistica; 11) attività di collegamento tecnico-scientifico con università, centri di ricerca, organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali, sulla base delle direttive formulate ai sensi del successivo ; 12) collaborazione con la direzione amministrativa per l'organizzazione e la partecipazione a corsi e manifestazioni scientifiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-6

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