Art. 6
In vigore dal 5 dic 1984
La direzione tecnica provvede alle seguenti attività:
1) studio dei materiali necessari per la costruzione delle protesi e dei presidi ortopedici;
2) studio per la costruzione di nuove protesi e presidi ortopedici;
3) costruzione ed applicazione nonché riparazione degli stessi;
4) addestramento degli invalidi all'uso delle protesi e dei presidi ortopedici;
5) collaudo delle protesi e dei presidi ortopedici, dei componenti prima della loro messa in opera, degli ausiliari per la deambulazione e delle carrozzelle, anche per conto di enti italiani e stranieri;
6) perizie tecniche e su materiali anche per conto di organismi esterni all'INAIL;
7) studio e applicazione pratica in materia di bioingegneria;
8) gestione dell'archivio della documentazione scientifica e fotografica;
9) predisposizione ed elaborazione dei programmi di attività tecnica e ricerca scientifica dei quali è responsabile;
10) predisposizione di relazioni scientifiche su problemi generali e su casistica;
11) attività di collegamento tecnico-scientifico con università, centri di ricerca, organizzazioni del settore, nazionali ed internazionali, sulla base delle direttive formulate ai sensi del successivo ;
12) collaborazione con la direzione amministrativa per l'organizzazione e la partecipazione a corsi e manifestazioni scientifiche.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-6