Art. 9

In vigore dal 5 dic 1984
Il centro fornisce anche ai soggetti assistiti dalle unità sanitarie locali che stipuleranno con l'INAIL apposite convenzioni secondo uno schema tipo approvato ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 10 maggio 1982, n. 251, le protesi ed i presidi ortopedici e provvede alla loro applicazione e addestramento all'uso, ivi comprese le indispensabili attività di rieducazione funzionale e la permanenza nelle strutture del centro. Il centro fornisce, altresì, le protesi ed i presidi ortopedici nonché i servizi di cui al comma precedente ad invalidi inviati da Ministeri o da enti pubblici alle stesse condizioni previste dalle convenzioni stipulate con le unità sanitarie locali nonché ad invalidi provenienti dall'estero, assicurati presso gli enti di sicurezza sociale dei Paesi di provenienza e da tali enti avviati al centro in casi del tutto particolari, a privati italiani e stranieri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-9

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