Art. 10
In vigore dal 5 dic 1984
Il rapporto di lavoro del personale, compreso il direttore tecnico, addetto alla sperimentazione, costruzione, collaudo e riparazione delle protesi e dei presidi ortopedici, è disciplinato dai contratti collettivi di categoria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-10