Art. 10

In vigore dal 5 dic 1984
Il rapporto di lavoro del personale, compreso il direttore tecnico, addetto alla sperimentazione, costruzione, collaudo e riparazione delle protesi e dei presidi ortopedici, è disciplinato dai contratti collettivi di categoria.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-10

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