Art. 5
In vigore dal 5 dic 1984
La direzione amministrativa provvede alle seguenti attività:
1) servizi amministrativi di carattere generale, di economato, di gestione patrimoniale;
2) servizio sociale;
3) gestione del personale, sia a rapporto di impiego pubblico sia con rapporto di lavoro regolato da contratto collettivo di categoria, ivi comprese le assunzioni del personale a contratto collettivo, entro i limiti e sulla base di criteri fissati dal comitato esecutivo dell'INAIL, e la modificazione ed estinzione dei relativi rapporti di lavoro;
4) attività amministrativo-contabile concernente l'approvvigionamento dei mezzi e materiali necessari per la produzione delle protesi e dei presidi ortopedici nonché la loro cessione;
5) gestione delle attività di soggiorno presso il centro degli invalidi e dei loro eventuali accompagnatori;
6) rapporti con le altre unità organiche dell'INAIL;
7) rapporti con le unità sanitarie locali e con le regioni e in genere con enti o persone estranee all'INAIL;
8) coordinamento dei servizi di assistenza sanitaria.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-5