Art. 8

In vigore dal 5 dic 1984
Le direttive di massima in merito ai programmi di studio e sperimentazione delle protesi e in genere all'attività scientifica del centro vengono presentate dal direttore generale dell'INAIL, su proposta del direttore tecnico, al consiglio di amministrazione ed attuate nei limiti degli stanziamenti annuali e pluriennali di bilancio. Per l'individuazione ed elaborazione dei programmi, compresi i rapporti con enti italiani e stranieri, ove lo ritenga necessario, il direttore generale dell'INAIL si avvale del parere di una commissione tecnico-scientifica presieduta dallo stesso o da un dirigente generale delegato e composta da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche e da un rappresentante dell'Istituto superiore di sanità designati dalle amministrazioni di provenienza, nonché da un professore ordinario di clinica ortopedica-traumatologica, da un professore ordinario di psicologia generale e da un docente universitario di bioingegneria, designati dal Ministro della pubblica istruzione. Della commissione di cui al comma precedente fanno parte, altresì, un coordinatore medico della direzione generale dell'INAIL, il medico che sovraintende alle attività sanitarie del centro, il direttore tecnico ed il direttore amministrativo del centro, che assicurerà anche i servizi di segreteria. La commissione, qualora lo ritenga necessario e per particolari materie, può proporre al direttore generale di avvalersi anche della consulenza di altri esperti. La commissione può fornire, inoltre, pareri per l'affidamento da parte dell'INAIL di studi, ricerche e sperimentazioni a persone o ditte aventi alta competenza tecnica o scientifica e su ogni altro argomento ad essa sottoposta dal direttore generale. La commissione è nominata dal presidente dell'INAIL, su proposta del direttore generale, e dura in carica due anni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-8

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