Art. 11
In vigore dal 5 dic 1984
La gestione finanziaria del centro si svolge nei limiti delle somme stanziate nel bilancio di previsione dell'INAIL, nel quale saranno individuati appositi capitoli sia per le entrate che per le spese.
Il direttore amministrativo del centro provvede all'approvvigionamento dei mezzi e del materiale occorrente per la produzione di protesi e presidi ortopedici nonché dei generi alimentari per la confezione giornaliera dei pasti forniti agli invalidi e al personale del centro.
Ai relativi acquisti e forniture il direttore del centro procede in base alla disciplina stabilita dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 luglio 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - DEGAN
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1984
Registro n. 14 Lavoro, foglio n. 68
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1984-07-18;782#art-11