Art. 6
In vigore dal 13 nov 1982
L' della precitata legge è sostituito dal seguente:
"Chi effettua il riempimento di preimballaggi contemplati dal presente decreto o l'importatore, quando si tratti di preimballaggi fabbricati nei Paesi terzi, deve comunicare all'ufficio centrale metrico tale attività almeno trenta giorni prima del suo inizio; gli stessi devono assicurare che i preimballaggi siano conformi alle prescrizioni del presente decreto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1982-08-23;825#art-6